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096/2017/PE

Sulla G.U. n.108 dell’11 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, in vigore dal prossimo 26 maggio.

Il provvedimento disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs 152/06 e smi in relazione a:

  1. istruttoria per il primo rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti – tariffa in Allegato I, punto 7 del decreto (adottando, nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA, le specifiche riduzioni indicate);
  2. all'istruttoria per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata - tariffa in Allegato II, punto 7 del decreto (adottando, nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA, le specifiche riduzioni indicate);
  3. all'istruttoria in caso di modifiche sostanziali (art. 29-nonies, comma 2 TUA) in una istallazione già dotata di AIA, in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o con autonomo provvedimento (art. 29-octies, comma 4 TUA) – tariffa in Allegato I, punto 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto;
  4. all'istruttoria per la valutazione della comunicazione (art. 29-nonies, comma 1 TUA) – tariffa in Allegato III del decreto;
  5. alle attività di controllo (art. 29-decies, comma 3 TUA) basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione - tariffa in Allegato IV del decreto;
  6. alle visite di verifica presso l'installazione che avevano evidenziato gravi inosservanze delle condizioni autorizzative (art  29-decies, comma 11-ter TUA) - tariffa in Allegato IV del decreto.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le ispezioni straordinarie (art. 29-decies, comma  4 TUA).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs 152/06 e smi (TUA) le “spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria” delle domande di AIA sono a carico del gestore, che ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui alle sopra richiamate lettere a) e b), dovrà inoltre asseverare, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione, le seguenti informazioni:

  • elenco attività di cui all'allegato VIII alla Parte II TUA condotte nell'installazione;
  • presenza di ulteriori attività o impianti soggetti ad AIA localizzati nel medesimo sito;
  • numero fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione alle attività;
  • numero fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione alle attività;
  • presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;
  • numero fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
  • quantità giornaliera (in ton) di rifiuti pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
  • quantità giornaliera (in ton) di rifiuti non pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
  • presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione (UNI EN ISO 14001 o Regolamento (CE) n. 1221/2009 - EMAS);
  • se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa Seveso o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
  • se l'installazione e' collocata in un SIN;
  • se nell'istanza e' richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL;
  • se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA.

Il provvedimento dispone inoltre le modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie (art. 5) e dei controlli (art. 6), rimandando all’allegato VI per le modalità generali, non contabili, inerenti alla conduzione delle stesse.

Entro il 7 novembre 2017 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate, con proprio provvedimento, ad adeguare le tariffe e le modalità di versamento alle disposizioni del decreto in oggetto, per le istruttorie e le attività di controllo di propria competenza. Sino alla emanazione di tali provvedimenti, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti a livello territoriale.

Nel rimandare al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 12.05.2017
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